FOCUS n.4: “Spese sanitarie e veterinarie: dichiarazione precompilata”

Al fine di predisporre la dichiarazione precompilta, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, tra cui medici, odontoiatri, psicologi, farmacie etc., e i soggetti che erogano prestazioni veterinarie, devono comunicare entro il 31 gennaio i dati relativi alle spese sostenute dal contribuente nel 2016 al Sistema Tessera Sanitaria.

I dati riguardano scontrini, fatture o ricevute necessarie alla detraizione delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rilasciate a persone fisiche. Tra i dati necessari per usufruire della detrazione andiamo ad individuare il codice fiscale, data, tipologia di spesa ed importo. Tali detrazioni si estendono ai ticket per l’acquisto di farmaci, oneri derivanti dall’acquisto dei dispositivi medici con marcatura CEE, farmaci per uso veterinario etc..

Si vuole precisare che, non provoca alcun differenza alla comunicazione al sistema tessera sanitaria la presenza di Iva nella fatture: infatti, la comunicaizone dovrà essere effettuata anche dai soggetti operanti nel regime dei minimi e nel regime forfettario. 

Come per lo scorso anno, la trasmissione al Sistema TS potrà essere effettuata dall’interessato oppure tramite un delegato, es. intermediario abilitato. Si ricorda che la scelta di operare la seconda opzione prevede il conferimento di una delega, da attribuire direttamente all’interno della piattaforma telematica tramite la funzione Gestione Deleghe. Una volta operata tale scelta, una mail verrà inviata alla pec dell’intermediario per completare la procedura. 
Qualora sia il primo anno in cui i soggetti sono chiamati ad ottemperare a tale obbligo, il sistema TS rende disponibile nel proprio sito un link dove effettuare la registrazione. 

Dal punto di vista sanzionatorio si ricorda che la mancata, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati comporta una sanzione pari a 100€ per ogni comunicazione con un massimo di 50.000€; si riduce ad un terzo, ovvero con un massimo di 20.000€, nel caso di corretta trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza. 

Qualora l’invio dei dati risultasse errato, anche a seguito di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti avranno 5 giorni per perfezionare la procedura senza incorrere a sanzioni. Sono previsti regimi sanzionatori più morbidi in caso di lieve ritardo laddove la procedura sia applicata per il primo anno.

Per maggiori informazioni sulle procedure si consiglia di visionare il sito internet del Sistema TS.

Piero Maltese

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