FOCUS n.10: REGIME FORFETTARIO AGEVOLATO 

Il regime forfettario, introdotto nel 2014, è un regime che prevede molte semplificazioni ai fini del pagamento delle imposte ed anche ai fini contabili. Tale regime è il cosiddetto “regime naturale” per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa o una professione, purché vengano rispettate determinate condizioni.
Possono accedere sia i soggetti già in attività che i soggetti che iniziano una nuova attività e, a differenza del vecchio regime dei minimi, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o il raggiungimento di una soglia d’età. È un regime naturale in quanto definita come la base di partenza dei soggetti che si trovano ad intraprende un’attività, purché vengano rispettati i seguenti limiti:

1. Nell’anno precedente abbiate conseguito ricavi non superiori ai limiti che l’agenzia delle entrate ha stabilito per la vostra attività (i limiti sono riportati nel seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+agevolati/Nuovo+regime+forfetario+agevolato/NP+nuovo+regime+forfettario+agevolato/Tabella+soglie+ricavi+legge+28+dicembre+2015/Legge+del+28_12_2015+n.+208++112.pdf ) . La distinzione viene effettuata in base al tipo di codice ATECO che contraddistingue la vostra attività ovvero un codice che permette alle pubbliche istituzioni di classificare la vostra professione o attività d’impresa.

2. Qualora nello svolgimento della vostra attività vi avvalete di lavoro dipendente o di collaboratori, le spese che sostenete non devono essere superiore ai 5.000 euro lordi;

3. Il costo dei beni strumentali della vostra attività non deve superare i 20.000 euro alla chiusura dell’esercizio; non partecipano alla formazione di questo limiti i beni immobili usati per l’esercizio dell’attività.

La mancanza di queste 3 condizioni nel corso dell’anno precedente, qualora si parli di un’attività già avviata, comporta la fuoriuscita dal regime forfettario.

 Non posso invece avvalersi di tale regime (elenco non esaustivo):

1. I soggetti che già si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;

2. I soggetti non residenti in uno stato dell’Unione Europea;

3. I soggetti che svolgono attività di cessione di fabbricati;

4. I soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito un reddito superiore ai 30.000 euro come lavoro dipendente, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato.

La tassazione dei compensi viene calcolata su una base imponibile ridotta in funzione dei coefficienti di redditività: in altre parole, dal reddito che si percepisce nel corso dell’anno si andrà a togliere una percentuale ( sempre in funzione del codice ATECO – vedere link sopra indicato) che rappresenta il cosiddetto forfait dei costi che dovrebbe sostenere chi svolge un determinato tipo di attività. Il forfait, calcolato sulla base del coefficiente di redditività, viene stabilito dall’agenzia delle entrate e prende in considerazione le tipiche spese che un professionista o un’attività d’impresa sostiene nel corso dell’anno. L’unico costo deducibile dal reddito è la quota INPS obbligatoria che è stata pagata. Una volta applicato il coefficiente ed ottenuto il reddito determinato forfettariamente, andremo a sottrare dall’importo così ottenuto i contributi previdenziali pagati. In questo modo otterrete la base imponibile su cui applicare le imposte sostitutive dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Tale imposta è del 15%, che si riduce al 5% per i primi 5 anni di attività nei seguenti casi:

1. Il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica o professionale o d’impresa;

2. L’attività non sia la mera prosecuzione di un’attività in precedenza svolta come lavoratore dipendente;

In altre parole, le condizioni di accesso al regime sono uguali per tutti mentre per ciò che riguarda la tassazione si prevede una differenza che porta ad un’aliquota del 15% per i soggetti che sono già titolari di partita iva e che decidono di aderire al regime, ed un’aliquota del 5% per i soggetti che iniziano una nuova attività, in quest’ultimo caso per 5 anni, dopodiché la tassazione salirà al 15%.

L’adesione al regime, oltre ad una tassazione agevolata, comporta una serie di altre semplificazioni, tra cui:

1. Nessun addebito IVA in fattura;

2. Nessun obbligo di registrazione dei corrispettivi, fatture emesse e ricevute;

3. Non operano le ritenute in fattura e non la subiscono: sia nel caso di emissione della fattura, sia nel caso in cui un professionista emetta nei vostri confronti una fattura, il forfettario non sarà ne sostituto d’imposta e ne sostituito.

Infine, per ciò che riguarda il pagamento dei contributi all’INPS, si precisa che per i soli soggetti che svolgono attività d’impresa (esclusi quindi i professionisti iscritti alla gestione separata o alle rispettive casse) che applicano per il regime forfettario, possono beneficiare di una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta alle gestioni artigiane e commercianti. La riduzione si applica sia ai contributi dovuti sul minimale di reddito, sia per quota eccendente il minimale di reddito. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda in via telematica accedendo al cassetto previdenziale dell’INPS per artigiani e commercianti entro il 28/02/17 ( ovviamente la scadenza si riferisce ai soggetti già in attività mentre per i soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno, la comunicazione si effettua in concomitanza con l’apertura della partita iva).

 Piero Maltese

FOCUS n.9: “IRI – Imposta opzionale sul reddito d’impresa”

La legge di bilancio 2017 ha introdotto dal 1° Gennaio 2017 l’imposta sul reddito d’impresa (IRI), un’imposta opzionale e quindi non obbligatoria a cui possono aderire:

  • Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
  • Gli imprenditori individuali
  • Srl in regime di trasparenza ( con volumi di ricavi non superiori a € 5.164.569,00 e con un organico composto da persone fisiche non superiori a 10 – o 20 nel caso di società cooperative)

Obiettivo della disciplina è il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese, in modo da incentivare la crescita di quest’ultime.

L’IRI si basa su una tassazione del 24% in sostituzione alla progressività delle aliquote IRPEF e delle addizionali sul reddito d’impresa percepito dai soggetti sopra citati; qualora non si opterà per l’applicazione dell’aliquota fissa al 24%, continuerà ad applicarsi la tassazione ordinaria sulle somme prelevate dall’imprenditore (in caso di imprenditori individuali) o distribuite ai soci (in caso si SNC o accomandita semplice).

Elemento essenziale per optare per l’aliquota è il regime in contabilità ordinaria: in altre parole, non importa il parametro dimensionale in quanto l’esclusione dall’aliquota è legata essenzialmente ai soggetti in regime di contabilità semplificata. Tuttavia va considerato che il regime è fruibile anche dai soggetti il cui regime naturale è quello della contabilità semplificata ma decidono di optare per la contabilità ordinaria. Dato che la tassazione si basa sugli utili non distribuiti o sulle somme non prelevate dall’imprenditore, un regime ordinario (ovvero dove si contabilizzano anche i movimenti di banca) diventa essenziale per applicare la tassazione del 24%, al contrario si potrebbero creare meccanismi che portano i soggetti a dichiarare non prelevato (e quindi assoggettato al 24%) quei redditi che non rimangono in azienda passando alle disponibilità di soci o imprenditori ( e quindi assoggettati alle aliquote progressive).

NOTA BENE: Accedere al regime IRI è semplice, basta esercitare una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi, con durata pari a 5 anni dal periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione; l’opzione è rinnovabile per un ulteriore quinquennio.

La base imponibile su cui si applicherà l’aliquota IRI è quella composta dal reddito d’impresa al netto dalle somme prelevate (utili e riserve di utili) a favore dell’imprenditore, degli eventuali collaboratori familiari o dei soci. Tali prelevamenti saranno deducibili dal reddito d’impresa considerando il limite dell’utile d’esercizio e delle riserve di utili assoggettate ad IRI negli anni precedenti.

Si tratta di un’inversione di tendenza, sia per gli imprenditori individuali che per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice: invece di tassare il reddito indipendentemente dalla sua percezione (come avviene nel regime cosiddetto ordinario) si tende a ridurre la tassazione per quei redditi che rimangono in azienda. Le somme prelevate, infatti, verranno assoggettate alle aliquote ordinarie. Qualora ci si trovi negli anni futuri a dover prelevare le somme che precedentemente sono state soggette ad IRI (si pensi al capitale reinvestito in azienda in un anno x e prelevato in un anno y), saranno assoggettate alla tassazione ordinaria, in capo ai soggetti che prelevano le somme in quanto concorreranno a formare il loro reddito dichiarato: importante è che al fine di evitare la doppia tassazione si userà la deduzione diretta delle somme prelevate direttamente sul reddito da assoggettare ad IRI.

La situazione risulta più chiara in caso di somme prelevate eccedenti il reddito prodotto in un determinato periodo; esempio:

  • azienda Alfa snc nel 2017 crea reddito pari a 200.000, decide di prelevare 80.000 creando una riserva IRI pari a 120.000 che verrà tassata al 24%.
  • ipotizziamo che nel 2018 il reddito prodotto sia pari a 100.000 e si decida di prelevare un importo pari a 110.000; ci troveremo con una riserva IRI pari a 110.000 in quanto 10.000 risultano prelevati dalla riserva (somme che nel 2017 erano state già assoggettate ad imposta al 24%) e che adesso verranno tassate con l’aliquota IRPEF in capo al soggetto che percepisce le somme;
  • infine, nel 2019 ipotizziamo che l’azienda chiuda con un reddito pari a 200.000, scelga di prelevare 20.000 e decida di destinare 180.000 alla riserva IRI: dato che sono stati prelevati nel 2018 dalla riserva IRI 10.000, per l’applicazione dell’aliquota al 24% andremo a sottrarre ai 180.000 da destinare alla riserva l’importo prelevato pari a 10.000 quindi verrà tassato al 24% solo 170.000.
  • il totale della riserva IRI sarà dato dalla somma di 110.000 più 170.000 ovvero € 280.000

 

In questo modo si evita che sulle medesime somme si applichi una doppia tassazione.

La norma disciplina anche il caso in cui esistano riserve formate con utili di periodi precedenti a quello di ingresso al regime IRI, riserve che sono già state tassate in precedente con i metodi ordinari: queste somme, cita il comma 6 del nuovo art. 55-bis TUIR, non concorrono alla formazione del reddito dell’imprenditore o del socio in caso di distribuzione. In questo modo vengono considerate come distribuite le riserve che si sono formate prima dell’ingresso al regime IRI.

Piero Maltese 

 

FOCUS N.8: “Acquisto Mobili ed Elettrodomestici: detrazioni fiscali”

L’art. 1, comma 2 della Legge di Bilancio 2017 proroga le detrazioni spettanti per l’acquisto di mobili e elettrodomestici per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazioni. La detrazione IRPEF usufruibile è del 50%, con un limite di spesa pari a € 10.000.00, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).Indispensabile quindi è la realizzazione di una ristrutturazione edilizia; si precisa che:

  • Le ristrutturazioni delle singole unità immobiliari residenziali comportano la fruibilità della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici del 50% della spesa sostenuta, con un limite di spesa pari al € 10.000.00 per unità immobiliare, anche quando i proprietari dell’immobile sono più di uno;
  • Le ristrutturazioni riferite alle parti condominiali (ad esempio appartamenti del portiere) comportano la fruibilità delle detrazioni del 50% della spesa sostenuta pro-quota tra i vari condomini, ma solo con riferimento ai beni comprati e destinati ad arredare queste parti e non per arredare, per esempio, il proprio appartamento.

Per ottenere tali detrazioni è necessario che la data di inizio dei lavori preceda quella dell’acquisto dei mobili ma non è necessario che venga effettuato il pagamento dei lavori di ristrutturazione: infatti, la data di inizio dei lavori può essere facilmente dimostrabile tramite comunicazioni dell’Asl o anche tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dimostrandosi cosi non necessario il pagamento dei lavori di ristrutturazione prima del sostenimento della spesa per mobili ed elettrodomestici.

Tali detrazioni sono state riconosciute sin dal 2013, più precisamente dall’art. 16 comma 2, D.L. 4 Giugno 2013, n.63; successivamente è stata prorogata nel corso degli anni. La nuova Legge di stabilità, introducendola anche per il 2017, limita la fruizione del bonus mobili ed elettrodomestici solo per le spese di ristrutturazione iniziate a decorrere dal 1° Gennaio 2016. Di conseguenza, se i lavori di ristrutturazione sono iniziati prima del 2016, la spesa per i mobili non sarà detraibile. Si precisa che, se i lavori sono iniziati nel 2016 e proseguono nel 2017 il limite di € 10.000.00 verrà considerato per entrambi gli anni, senza modifiche del tetto di spesa in funzione del periodo di tempo più lungo rispetto al singolo anno solare.

Gli interventi edilizi che permettono di usufruire del bonus mobili sono:

  • Manutenzione straordinaria dei singoli appartamenti come realizzazione di servizi igenici, balconi, aperture nuove porte o finestre, istallazione di ascensori, rifacimento scale, realizzazione di recinzioni ( lavori di manutenzione ordinaria come tinteggiatura pareti, sostituzione pavimenti o infissi non danno diritto alla detrazione);
  • Ricostruzione immobile danneggiato da eventi calamitosi;
  • Restauro e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o da società cooperative che entro 8 mesi dalla cessazione dei lavori assegnano l’immobile;
  • Manutenzione ordinaria di parti comuni di edifici residenziali ( esempio tinteggiatura pareti, sostituzione pavimenti o tegole etc.).

NOTA BENE: da ciò si evidenzia che le detrazioni oggetto dell’articolo non possono essere concesse nel caso di lavori di riqualificazione energetica di edifici o qualora si effettui l’acquisto di box pertinenziali.

L’esecuzione di uno dei lavori di ristrutturazione sopra indicati o riportati nella normativa di riferimento permette di accedere al bonus per l’acquisto di:

  • Mobili come letti, armadi, librerie, divani etc ( sono esclusi le porte o pavimentazioni, tende o beni di arredo)
  • Elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe di riferimento è la A) come frigoriferi, congelatori, forni a microonde, apparecchi per il condizionamento, ventilatori elettrici, lavatrici etc.

La quota massima di spesa che si potrà portare in detrazione è di € 10.000.00, con una percentuale di detraibilità pari al 50%; l’importo così determinato verrà suddiviso in 10 quote annuali di pari importo. In poche parole, a fronte di acquisto di importo pari, per esempio, a € 18.000.00, potrete usufruire della detrazione del 50% su € 10.000.00, anche a fronte di una spesa più alta, ovvero € 5.000.00 suddivide in 10 rate ovvero € 500.00 per 10 anni.

Infine, è necessario che il pagamento dei mobili ed elettrodomestici avvenga tramite bonifico, carta di credito o di debito e che venga rilasciata una fattura riportante i dati dell’acquirente e la descrizione dei beni. In caso di acquisto con scontrino senza codice fiscale, la detrazione sarà ammessa solo se in esso viene indicata la natura dei beni acquistati e che esso sia riconducibile al contribuente titolare della carta che ha effettuato il pagamento, tramite per esempio l’estratto conto. 

Piero Maltese

FOCUS n.7: “Risparmio energetico e detrazioni fiscali”

La legge di stabilità del 2017 proroga le detrazioni per risparmio energetico. Esse consistono in detrazioni IRPEF o IRES che vengono concesse con riferimento a lavori che aumentano l’efficienza energetica di edifici esistenti. Facciamo riferimento a spese sostenute per:

  • Miglioramento termico dell’edificio ovvero pavimentazioni, finestre etc.;
  • Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • Istallazione di pannelli solari;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • Schermature solari.

Condizione essenziale è che l’edifico non sia di nuova costruzione: l’esclusione dei nuovi edifici è coerente con la normativa comunitaria in base al quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime di prestazioni energetiche. La prova dell’esistenza sarà fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale, ovviamente se dovuta.

Possono usufruirne le persone fisiche, contribuenti che conseguono reddito d’impresa (solo con riferimento ai fabbricati strumentali usati per la loro attività professionale), associazioni tra professionisti, enti pubblici/privati che non svolgono attività commerciale. Per ciò che riguarda le persone fisiche la legge si riferisce a :

  • Titolari di diritto reale sull’immobile;
  • Condomini in caso di lavori condominiali;
  • Inquilini;
  • Coloro che hanno l’immobile in comodato.

Possono fruire delle agevolazioni anche i familiari conviventi che sostengono la spesa per la realizzazione dei lavori.

La norma fiscale, che negli anni ha subito delle variazioni, ha portato ad un aumento della percentuale di detrazione delle spese sostenute dal 55% al 65%.

Tuttavia, va effettuata una distinzione, in quanto le detrazioni sono così disposte:

  • Fino al 31 dicembre 2017 per gli interventi nella generalità degli edifici ovvero abitazioni, pertinenze etc.;
  • Fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio.

A fronte di quanto detto, dal gennaio 2018 le spese sostenute per interventi di risparmio energetico saranno detraibili con un limite di € 48.000.00 e nella misura del 36%; mentre per gli interventi su parti comuni dei condomini, si continueranno a usufruire delle detrazioni fino al 2021.

La legge di stabilità del 2017 proroga fino al 31 dicembre 2017 la possibilità per i soggetti incapienti (ovvero i soggetti che presentano un reddito così esiguo per il quale la tassazione è nulla, e quindi non potranno usufruire delle detrazioni) di cedere la detrazione per il risparmio energetico ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Tali soggetti sono:

  • Titolari di redditi di pensione non superiore a €7.500.00, redditi di terreni fino a €185.92 e il reddito da abitazione principale;
  • Titolari di reddito da lavoro dipendente fino a € 8.000.00
  • Titolari di redditi assimilati a quello da dipendente e altri redditi ( esempio, borse di studio, rendite a tempo determinato, redditi in lavori socialmente utili etc.) per il quale la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.

La cessione deve risultare da apposita assemblea di condominio, che dovrà poi essere accettata dal fornitore.

Qualora gli interventi di riqualificazione energetica riguardino parti comuni condominiali, la detrazione riconosciuta diventa maggiore:

  • 70% per lavori sull’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio;
  • 75% per i lavori che migliorano la prestazione energetica invernale o estiva.

Infine, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sopra citate, viene inserita come obbligatoria l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza del beneficio. Tale attestazione consente un valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale sulla prestazione energetica dell’immobile, anche in riferimento alla convenienza economica all’acquisto o alla locazione.

Piero Maltese

FOCUS n.6: “Detrazioni fiscali ristrutturazioni edilizie 2017”

La legge di stabilità all’art.1, comma 2 ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2017, delle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR ma con maggiori misure previste dall’art.16, D.L. n.63/2013. In particolare:

  • Viene innalzata anche per il 2017 la detrazione dal 36% al 50% delle spese sostenute, con un limite che passa da € 48.000,00 a € 96.000,00 per ogni unità immobiliare;
  • Fruiscono di una detrazione che va dal 50% all’85% (vedremo successivamente le diverse casistiche), nel limite di una spesa per unità immobiliare pari a € 96.000,00, gli interventi riferiti ad immobili ricadenti nelle zone sismiche.

Facciamo riferimento a:

  • Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo effettuati su parti comuni degli edifici residenziali;
  • Interventi di manutenzione straordinaria come restauro o risanamento, ristrutturazione delle singole unità residenziali;
  • interventi necessari al ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi;
  • acquisto o costruzione di box/posto auto.

Nel caso di acquisto di immobili completamente ristrutturati da parte di imprese di costruzione, la detrazione verrà calcolata sul 25% del prezzo d’acquisto.

Per ciò che riguarda la detrazione prevista per interventi in edifici ubicati in zone sismiche e ad alta pericolosità, la legge di bilancio 2017 ha previsto che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 la detrazione è del 50%, suddivisa in 5 quote e non in 10, per:

  • L’adozione di misure antisismiche ovvero opere per la messa in sicurezza delle parti strutturali dei singoli edifici;
  • Interventi di misure antisismiche riferiti a progetti unitari dei centri storici, e non solo relative ai singoli edifici.

Mi riferisco agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’O.P.C.M. 20 Marzo 2003, n.3274.

Qualora l’intervento comporti una riduzione del rischio sismico che determini un passaggio:

  • Ad una classe di rischio inferiore, verrà riconosciuta una detrazione del 70%;
  • A due classi di rischio inferiore, verrà riconosciuta una detrazione dell’80%.

Infine, se gli interventi verranno realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione aumenta:

  • Al 75% se determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • All’85% se determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni per recupero del patrimonio edilizio spettano anche con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione o acquisto di box pertinenziali. Indispensabile per usufruire delle detrazioni è l’esistenza del vincolo di pertinenzialità tra il box e l’abitazione principale; esso deve risultare dal rogito oppure dalla concessione edilizia. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate:

  • Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale in modo che si possa operare le ritenuta alla fonte in capo al beneficiario;
  • In caso di pagamento di acconti precedenti al rogito, per dimostrare il vincolo di pertinenzialità, è necessario che sia stato stipulato e registrato il preliminare di vendita da cui desumere tale vincolo ma a condizione che tale vincolo venga riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Risulta cosi non essenziale, per usufruire delle detrazioni, registrare il preliminare di acquisto prima del pagamento degli acconti.

NOTA BENE: La fruizione dell’agevolazione può essere concessa anche in caso in cui non sia possibile ripetere il pagamento tramite bonifico bancario qualora sia rispettata la finalità della norma agevolativa; ovvero che il ricevimento delle somme, per esempio, da parte dell’impresa che ha costruito il box, risulti dal rogito oppure che il cedente rilasci, oltre alla certificazione del costo sostenuto per la costruzione del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) affermando che i corrispettivi accreditati siano stati inclusi nella contabilità dell’impresa portando a determinare il reddito del percipiente.

L’Agenzia delle entrate ha assunto un comportamento più morbido per ciò che riguarda il pagamento tramite bonifico cosiddetto parlante. Queste particolari forme di bonifico, usate per il pagamento delle somme dovute titolo di ristrutturazione, prevedono l’indicazione dei dati essenziali del soggetto che dovrà usufruire delle detrazioni fiscali, nonché l’applicazione della ritenuta a titolo di anticipo delle imposte che la ditta costruttrice dovrà versare su tali somme incassate. A tal proposito, sta avvenendo un cambiamento di tendenza sul fronte dei cosiddetti bonifici parlanti: i soggetti potranno pagare le somme dovute anche tramite bonifico ordinario a condizione che il soggetto che ha eseguito i lavori e che abbia incassato le somme attesti con una dichiarazione sostitutiva che le somme siano state contabilizzate, concorrendo alla formazione del suo reddito. Ovviamente, con il bonifico ordinario la banca non provvederà al operare la ritenuta, diventando cosi un elemento non essenziale per usufruire della detrazione.

FOCUS n.5: “Autoliquidazione INAIL e accesso al sistema telematico”

Entro il 16 Febbraio 2017 i datori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigianato senza dipendenti dovranno effettuare il versamento dei premi INAIL per l’anno 2016/17 ovvero il premio anticipato per il 2017 e il conguaglio per il 2016. 

I soggetti chiamati a pagare il premio INAIL sono tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani sono tenuti ad assicurare anche se stessi, quindi anche nel caso non avessero dipendenti. I commercianti con ditte individuali non sono tenuti a pagare il premio mentre questo deve essere pagato dalle società che svolgono la loro attività commerciale attraverso  i soci prestatori d’opera. Sono ritenute rischiose le attività : 

– svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici; 

– svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine; 

– complementari o sussidiarie alle attività rischiose. 

Inoltre la normativa indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc..

Anche quest’anno, nel caso in cui si decida di optare per il pagamento rateale:

1. Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16.02.2017 per il 25% dell’importo complessivo; 

2. le rate successive dovranno essere versate entro il 16.05.2017, il 21.08.2017 ed il 16.11.2017 sempre per il 25% dell’importo complessivo, maggiorato dell’importo dovuto a titolo di interessi.

Si ricorda che i datori di lavoro che hanno iniziato l’attività nel periodo tra la metà e la fine di dicembre sono tenuti a presentare l’autoliquidazione entro il prossimo 16.06.2017: in questo caso la rateazione degli importi verrà effettuata in tre rate da versare entro:

1. il 16.06.2017 per il 50% dell’importo; 

2. il 21.08.2017 ed il 16.11.2017 per la somma restante in misura eguale.

Nel 2017 si segnala la definizione della misura del tasso di sconto applicabile all’acconto del 2017, pari a 16,48%, e la misura della riduzione per le imprese artigiane da applicare alla regolazione 2016 pari a 7,61%. 

Necessario per assolvere a tale obbligo é che il datore di lavoro presenti la dichiarazione delle retribuzioni telematica, tramite i servizi telematici offerti dall’Inail. Si ricorda che, in caso di cessazione delle attività, la denuncia di cessazione dovrà essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese a quello di cessazione dell’attività, tramite l’inoltro di un modulo mediante PEC.

Le aziende artigiane senza dipendenti, alle quali é stato anticipata un rata nel 2016, e le imprese non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, dovranno indicare valore zero nella dichiarazione delle retribuzioni.  

Senza voler entrare nel dettaglio, la base imponibile va calcolata facendo riferimento:

1. alla normativa relativa ai redditi da lavoro dipendente (testo unico delle imposte sui redditi Dpr n.917/1986;

2. Per i lavoratori part time facendo riferimento alla retribuzione convenzionale oraria moltiplicato per le ore da retribuire nel periodo di riferimento

NOTA BENE: qualora l’attivitá sia iniziata nel corso dell’anno precedente, invece, il premio anticipato dovuto per l’anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione RATA ANNO 2017, colonna PRESUNTO, delle basi di calcolo del premio.

COME ACCEDERE AL SISTEMA INAIL

Per elevare lo standard di sicurezza delle operazioni telematiche del sistema INAIL, si è previsto di attivare per ogni generica utenza legata ditte o professionisti (attenzione, anche per le utenze che negli anni passati hanno svolto operazioni nel sistema) una specifica utenza personale.

Questo comporta che, a differenza del passato, l’accesso nel sistema avverrà tramite codice fiscale e password, e non più tramite il codice ditta e password. Una volta effettuato l’accesso nel sistema si dovrà scegliere se si richiede di operare come cittadino o come rappresentante legale di una ditta.

Il primo passo è ottenere le credenziali come utente generico, dove andranno riportati nel modulo di registrazione i dati generali della persona; il processo sarà perfezionato tramite un link che verrà inviato all’indirizzo email.

Una volta fatto ciò, si dovranno richiedere le credenziali dispositive, cliccando nell’apposito link presente sulla pagina di accesso: in questo link si dovrà allegare la carta d’identità del soggetto. Una volta inoltrata la richiesta, nei giorni seguenti il richiedente riceverà nella mail un secondo messaggio, in cui verranno effettuate le ultime procedure di riconoscimento.

Questa seconda richiesta porta alla trasformazione del vostro profilo da utente generico ad utente in possesso delle credenziali dispositive. Una volta fatto ciò, basterà entrate nel vostro profilo e collegare la vostra ditta tramite il sistema Associa Ditta: questa operazione sarà essenziale per operare come rappresentate legale della vostra ditta e poter accedere ai servizi telematici offerti dal sistema, per es. autoliquidazione.

NOTA BENE: per associare la ditta al profilo creato bisogna indicare il codice ditta e il PIN1; il PIN1 non è quello che viene inviato via email nel corso della registrazione utente generico (questo cosiddetto PIN1 serve per recuperare le credenziali d’accesso) ma quello che è riportato nel certificato di iscrizione INAIL oppure nel modulo BASE DI CALCOLO PREMI che solitamente viene elaborate in fase di autoliquidazione e stampato per l’archivio.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva sono a vostra disposizione.

Piero Maltese

FOCUS n.4: “Spese sanitarie e veterinarie: dichiarazione precompilata”

Al fine di predisporre la dichiarazione precompilta, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, tra cui medici, odontoiatri, psicologi, farmacie etc., e i soggetti che erogano prestazioni veterinarie, devono comunicare entro il 31 gennaio i dati relativi alle spese sostenute dal contribuente nel 2016 al Sistema Tessera Sanitaria.

I dati riguardano scontrini, fatture o ricevute necessarie alla detraizione delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rilasciate a persone fisiche. Tra i dati necessari per usufruire della detrazione andiamo ad individuare il codice fiscale, data, tipologia di spesa ed importo. Tali detrazioni si estendono ai ticket per l’acquisto di farmaci, oneri derivanti dall’acquisto dei dispositivi medici con marcatura CEE, farmaci per uso veterinario etc..

Si vuole precisare che, non provoca alcun differenza alla comunicazione al sistema tessera sanitaria la presenza di Iva nella fatture: infatti, la comunicaizone dovrà essere effettuata anche dai soggetti operanti nel regime dei minimi e nel regime forfettario. 

Come per lo scorso anno, la trasmissione al Sistema TS potrà essere effettuata dall’interessato oppure tramite un delegato, es. intermediario abilitato. Si ricorda che la scelta di operare la seconda opzione prevede il conferimento di una delega, da attribuire direttamente all’interno della piattaforma telematica tramite la funzione Gestione Deleghe. Una volta operata tale scelta, una mail verrà inviata alla pec dell’intermediario per completare la procedura. 
Qualora sia il primo anno in cui i soggetti sono chiamati ad ottemperare a tale obbligo, il sistema TS rende disponibile nel proprio sito un link dove effettuare la registrazione. 

Dal punto di vista sanzionatorio si ricorda che la mancata, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati comporta una sanzione pari a 100€ per ogni comunicazione con un massimo di 50.000€; si riduce ad un terzo, ovvero con un massimo di 20.000€, nel caso di corretta trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza. 

Qualora l’invio dei dati risultasse errato, anche a seguito di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti avranno 5 giorni per perfezionare la procedura senza incorrere a sanzioni. Sono previsti regimi sanzionatori più morbidi in caso di lieve ritardo laddove la procedura sia applicata per il primo anno.

Per maggiori informazioni sulle procedure si consiglia di visionare il sito internet del Sistema TS.

Piero Maltese

FOCUS n.3: “Modifica scadenze per il pagamento delle imposte 2017”

La Legge di conversione del D.L.22.10.2016 n. 193 ha introdotto nuovi termini per il versamento delle imposte. Infatti, sono stati modificati i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP, previsti dall’art. 17 del DPR 435/2001 e del saldo IVA, previsti dagli artt. 6 e 7 del DPR 542/99.Per ciò che riguarda le persone fisiche, le società di persone e soggetti equiparati (es. studi professionali associati), le nuove scadenze sono stabilite al:

  • 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per ciò che riguarda i soggetti IRES, i versamenti devono invece essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e non entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, stabiliti al 30 novembre, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti IRES solari, ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti IRES non solari.

Le modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi si riferiscono anche ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati (es. addizionali IRPEF, addizionali e maggiorazioni IRES, imposte sostitutive per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014, ecc.).

Nessuna modifica in relazione ai versamenti che non si legano alle imposte sui redditi (es. IMU e TASI, imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell’ambito d’impresa ecc.)

Le modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 interessano anche i termini di versamento del saldo IVA, anche per effetto dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA. Le nuove disposizioni in materia di termini di versamento si applicano a decorrere dall’1.1.2017. In relazione al versamento del saldo IVA:

  • Da una parte, viene confermata la scadenza del 16 marzo;
  • Dall’altra, viene prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Piero Maltese

FOCUS n.2: “Proroga cedolare secca anche in assenza di modello RLI”

Le persone fisiche titolari di immobili locati ad uso abitativo possono tassare tali redditi ricorrendo alla cedolare secca: una particolare forma di tassazione sostitutiva che assorbe l’IRPEF, le relative addizzionali, le imposte di registro e di bollo dovute per il contratto di locazione.Tramite tale tassazione sostitutiva si andrà ad applicare l’aliquota del 21%, che diventa 15% per i canoni concordati, fino ad arrivare al 10% per i contratti relativi ad abitazioni ubifate nei Comuni di cui all’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 30.12.88 n. 551, conv. L. 21.2.89 n.61, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuata dal CIPE (ovvero i Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, i Comuni confinanti con gli stessi e degli altri Comuni capoluogo di Provincia). 

NOTA BENE: L’aliquota del 10% si applica solo fino al 2017, quindi dal 2018 si premuse tornerà alla misura del 15%.

La scelta della cedolare secca va espressa direttamente allo sportello o tramite la piattaforma telematica dell’agenzia delle entrate, tramite il modello RLI:

1. Quando viene registrato il contratto quindi dalla prima annualità (30gg dalla stipula);

2. In occasione delle annualita successive alla prima, entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro sulle successive annualitá (30 gg dalla scadenza delle annualità contrattuali);

3. Al momento della proroga del contratto dì locazione (30 gg dalla scadenza della proroga contrattuale).

Nel caso in cui il locatore abbia tacitamente prorogato il contratto, si dovrá comunque provvedere all’esercizio dell’opzione ed alla presentazione del modello RLI. È il caso dei contratti di locazione, per esempio 4+4, dove al decorrere del quarto anno il contratto si ritiene tacitamente rinnovato qualora non vi sia una manifestazione del contrario.

Si trattava di una trappola che portava il contribuente a non presentare la comunicazione, proprio perché non legava a tale adempimento il versamento in materia di imposte di registro e, di conseguenza, comportava la perdita dei benefici derivanti dalla tassazione agevolata del 10%. 

La novità in materia interviene nel D.L. 193/2016, art. 7-quarter: essa stabilisce che la mancata presentazione della comunicaizone della proroga del contratto non comporta la revoca della cedolare secca, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per tale regime ovvero abbia pagato l’imposta sostitutiva in dichiarazione. In questo caso, si evidenzia solo un errore formale dovuto alla mancata presentazione di un modulo.

Ovviamente, pur non comportando la revoca della cedolare secca, comporterà l’applicazione di una sanzione:

1. 50 euro , in caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza dell’adempimento;

2. 100 euro se il ritardo é superiore a 30 giorni.
Piero Maltese

FOCUS n.1: Detrazioni spese universitarie

L’art. 15, comma 1, lettera e) ed e-bis), TUIR disciplina le detrazioni spettanti per le spese di istruzione. La legge di Bilancio del 2017 non ha apportato modifiche alla precedente impostazione relativa alle spese universitarie quindi vengono riconfermate le detrazioni sulle spese di frequenza dei corsi di istruzione universitaria. 
In particolare, facciamo riferimento alle spese di frequenza di:

· Università statali, detraibili solo per il 19% dell’intero importo;

· Università non statali, detraibili in base ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale.

Infatti, il decreto ministeriale stabilisce una detrazione differente per le università non statali, differenziandole in base all’area disciplinare e all’area territoriale.

Di seguito viene riportato la tabella della spesa detraibile per il 2015, riconfermata per il 2016, del D.M. 29 Aprile, n.288

Una volta individuata la base imponibile di riferimento, si applicherà la percentuale di detrazione del 19%.

Diverso è il caso in cui facciano riferimento a corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello. In questo caso, la base imponibile su cui calcolare pa detrazione del 19% sarà data dai seguenti limiti:

· 3.700,00 per corsi o master svolti al Nord;

· 2.900,00 per il centro;

· 1.800,00 per il Sud o Isole;

Piero Maltese