Il regime forfettario, introdotto nel 2014, è un regime che prevede molte semplificazioni ai fini del pagamento delle imposte ed anche ai fini contabili. Tale regime è il cosiddetto “regime naturale” per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa o una professione, purché vengano rispettate determinate condizioni.
Possono accedere sia i soggetti già in attività che i soggetti che iniziano una nuova attività e, a differenza del vecchio regime dei minimi, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o il raggiungimento di una soglia d’età. È un regime naturale in quanto definita come la base di partenza dei soggetti che si trovano ad intraprende un’attività, purché vengano rispettati i seguenti limiti:
1. Nell’anno precedente abbiate conseguito ricavi non superiori ai limiti che l’agenzia delle entrate ha stabilito per la vostra attività (i limiti sono riportati nel seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+agevolati/Nuovo+regime+forfetario+agevolato/NP+nuovo+regime+forfettario+agevolato/Tabella+soglie+ricavi+legge+28+dicembre+2015/Legge+del+28_12_2015+n.+208++112.pdf ) . La distinzione viene effettuata in base al tipo di codice ATECO che contraddistingue la vostra attività ovvero un codice che permette alle pubbliche istituzioni di classificare la vostra professione o attività d’impresa.
2. Qualora nello svolgimento della vostra attività vi avvalete di lavoro dipendente o di collaboratori, le spese che sostenete non devono essere superiore ai 5.000 euro lordi;
3. Il costo dei beni strumentali della vostra attività non deve superare i 20.000 euro alla chiusura dell’esercizio; non partecipano alla formazione di questo limiti i beni immobili usati per l’esercizio dell’attività.
La mancanza di queste 3 condizioni nel corso dell’anno precedente, qualora si parli di un’attività già avviata, comporta la fuoriuscita dal regime forfettario.
Non posso invece avvalersi di tale regime (elenco non esaustivo):
1. I soggetti che già si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
2. I soggetti non residenti in uno stato dell’Unione Europea;
3. I soggetti che svolgono attività di cessione di fabbricati;
4. I soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito un reddito superiore ai 30.000 euro come lavoro dipendente, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato.
La tassazione dei compensi viene calcolata su una base imponibile ridotta in funzione dei coefficienti di redditività: in altre parole, dal reddito che si percepisce nel corso dell’anno si andrà a togliere una percentuale ( sempre in funzione del codice ATECO – vedere link sopra indicato) che rappresenta il cosiddetto forfait dei costi che dovrebbe sostenere chi svolge un determinato tipo di attività. Il forfait, calcolato sulla base del coefficiente di redditività, viene stabilito dall’agenzia delle entrate e prende in considerazione le tipiche spese che un professionista o un’attività d’impresa sostiene nel corso dell’anno. L’unico costo deducibile dal reddito è la quota INPS obbligatoria che è stata pagata. Una volta applicato il coefficiente ed ottenuto il reddito determinato forfettariamente, andremo a sottrare dall’importo così ottenuto i contributi previdenziali pagati. In questo modo otterrete la base imponibile su cui applicare le imposte sostitutive dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Tale imposta è del 15%, che si riduce al 5% per i primi 5 anni di attività nei seguenti casi:
1. Il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica o professionale o d’impresa;
2. L’attività non sia la mera prosecuzione di un’attività in precedenza svolta come lavoratore dipendente;
In altre parole, le condizioni di accesso al regime sono uguali per tutti mentre per ciò che riguarda la tassazione si prevede una differenza che porta ad un’aliquota del 15% per i soggetti che sono già titolari di partita iva e che decidono di aderire al regime, ed un’aliquota del 5% per i soggetti che iniziano una nuova attività, in quest’ultimo caso per 5 anni, dopodiché la tassazione salirà al 15%.
L’adesione al regime, oltre ad una tassazione agevolata, comporta una serie di altre semplificazioni, tra cui:
1. Nessun addebito IVA in fattura;
2. Nessun obbligo di registrazione dei corrispettivi, fatture emesse e ricevute;
3. Non operano le ritenute in fattura e non la subiscono: sia nel caso di emissione della fattura, sia nel caso in cui un professionista emetta nei vostri confronti una fattura, il forfettario non sarà ne sostituto d’imposta e ne sostituito.
Infine, per ciò che riguarda il pagamento dei contributi all’INPS, si precisa che per i soli soggetti che svolgono attività d’impresa (esclusi quindi i professionisti iscritti alla gestione separata o alle rispettive casse) che applicano per il regime forfettario, possono beneficiare di una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta alle gestioni artigiane e commercianti. La riduzione si applica sia ai contributi dovuti sul minimale di reddito, sia per quota eccendente il minimale di reddito. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda in via telematica accedendo al cassetto previdenziale dell’INPS per artigiani e commercianti entro il 28/02/17 ( ovviamente la scadenza si riferisce ai soggetti già in attività mentre per i soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno, la comunicazione si effettua in concomitanza con l’apertura della partita iva).
Piero Maltese